

Viale C. Castracani n. 233
55100 - Lucca
Italia
B-BROKER S.R.L. P.IVA e C.F. 02526580465 - REA LU-232754 -
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obbligatoria?

L’ Assicurazione RC Professionale Architetto è obbligatoria secondo il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 148/2011, in particolare per tutti gli Architetti regolarmente iscritti all’Ordine.
La Polizza RC Professionale Architetti tutela il professionista da ogni pregiudizio economico quale civilmente responsabile ai sensi di legge di un fatto commesso nell’esercizio dell’attività professionale
svolta.
L’ Assicurazione RC Professionale Architetto può essere richiesta:
dal singolo Architetto che intende stipulare l’assicurazione soltanto per conto proprio;
dallo Studio Associato che intende stipulare l’assicurazione per proprio conto e per conto di tutti i professionisti che lo compongono.
È possibile assicurare anche Studi Associati con presenza di professionisti misti (Architetti, Geometri, Avvocati, Consulenti del lavoro etc.).
L’ Assicurazione RC Professionale Architetto soddisfa la necessità di una copertura dei rischi derivanti dall’esercizio di un’attività che richiede precisione e costante aggiornamento.
Gli inadempimenti commessi più comunemente dagli architetti sono: errori in fase di progettazione, possibili mancanze nell’attività di direzione lavori, responsabilità riguardanti l’osservanza delle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Di seguito le garanzie previste nell’ Assicurazione RC Professionale Architetto; alcune sono incluse, altre possono essere inserite a richiesta del professionista:
Tutte le Polizze da noi proposte includono generalmente, e senza costi aggiuntivi, una Retroattività di 2 o più anni offrendo in ogni caso la possibilità, previo pagamento di un sovrappremio, di prolungare tale periodo fino a renderlo illimitato.
Consigliamo in ogni caso la consultazione del fascicolo informativo al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alla durata o agli importi relativi alle estensioni del periodo di Retroattività.
La copertura assicurativa è prestata secondo il principio del “Claims Made”, ovvero copre danni derivanti da richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell’assicurato e portate a conoscenza della Compagnia nel periodo di assicurazione.
Pertanto, consigliamo di acquistare polizze con retroattività superiore a 2 anni così da essere coperti anche per errori commessi nel periodo antecedente la polizza assicurativa.
L’ Assicurazione RC Professionale Architetto ha durata annuale.
Per alcune Polizze non è previsto il tacito rinnovo e, nell’approssimarsi alla scadenza della polizza, sarai contattato da un nostro consulente per rinnovare in modo semplice e veloce; per altre, invece, è previsto il rinnovo automatico.
Inoltre, è possibile richiedere con variazioni del premio assicurativo della Polizza RC Professionale Architetti anche le seguenti estensioni:
Se vuoi essere contattato il nostro team di professionisti scrivici

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