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ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE AUTOTRASPORTATORI

Legge di stabilità (L 23 dicembre 2014, n. 190 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29/12/2014, n. 300) prevede al comma 251 novità in materia di capacità finanziaria dimostrata tramite polizze di assicurazione di responsabilità professionale

Il Testo di legge

Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria e’ ammessa esclusivamente con la modalità’ prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o che sono state autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell’idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo.

Leggi la Circolare 28 gennaio 2015 Prot. n. 1807 della Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità

Dalla vecchia normativa ad oggi

il Regolamento CE n. 1071/2009 al comma 3, stabilisce che i Trasportatori su strada devono essere in grado di ottemperare agli obblighi finanziari.

A tal fine l’Autotrasportatore dimostra di disporre, ogni anno, di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9.000,00 euro quando solo un veicolo è utilizzato e di 5.000,00 euro per ogni veicolo supplementare.

L’art. 7 ne precisa le modalità ovvero “mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarano fidejussori in solido dell’impresa per gli importi“.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo aver emanato una primo Decreto Dirigenziale N. 291 Prot. 291 del 25/11/2011 in applicazione del regolamento comunitario, con Circolare Prot. 11551 del 11/05/2012, ha specificato l’obbligo di idoneità finanziaria ed a seguito di un’interpellanza della Provincia autonoma di Trento riguardante l’idoneità o meno di una polizza RC Vettoriale, con la seconda Circolare – 26/11/2012 – Prot. n. 26326 ha specificato che, date le difficoltà dei trasportatori nel reperire i documenti comprovanti i requisiti imposti dal Regolamento, in via transitoria e in attesa della predisposizione di specifica polizza di assicurazione professionale prevista dalla normativa da parte delle imprese assicurative, si possa consentire la dimostrazione del requisito mediante “attestazione di vigenza di polizza di responsabilità del vettore stradale”.

In ultimo con Circolare del 29/04/2013 il Ministero, verificata la sussistenza di una polizza RC professionale dell’autotrasportatore distribuita sul territorio, ha emanato un nuovo comunicato con il quale ha annullato la possibilità di attestare il requisito di capacità finanziaria mediante la polizza RC del vettore con decorrenza 10/06/2013.

Pertanto l’unica polizza accettata dalle singole province per l’iscrizione delle imprese nell’albo degli autotrasporti conto terzi è esclusivamente la RC professionale unitamente all’attestazione del requisito di idoneità della capacità finanziaria.

Restano esclusi gli autoveicoli fino a 1,5 tonnellate di massa complessiva nonché rimorchi e semirimorchi.

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