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Assicurazione Professionale Mediatore Creditizio

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Per il Mediatore Creditizio l’assicurazione professionale non solo è un obbligo, ma può costituire una salvaguardia nel momento del bisogno

L’ Assicurazione RC Professionale per Mediatore Creditizio

L’ Assicurazione Rc Professionale per il Mediatore Creditizio è diventata obbligatoria a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010, per il quale le Società di Mediazione Creditizia iscritti nell’Albo tenuto dall’organismo chiamato OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) sono obbligate ad acquistare una specifica Polizza di Responsabilità Civile Professionale.
Requisiti generici per iscriversi all’Albo OAM infatti sono:
1. Iscrizione in forma societaria, come:

  • società per azioni
  • società a responsabilità limitata
  • società in accomandita per azioni o società cooperativa.

2. Sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

3. L'oggetto sociale deve corrispondere a quanto enunciato nell’articolo 128-sexies, comma 3, del decreto legge 141/2010;

4. Sottoscrizione di apposita Polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile per i danni arrecati nell'esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato

Che cosa include

La Polizza Rc Professionale per Mediatori Creditizi comprende:

  • Tutte le richieste di risarcimento avanzate da terzi (Clienti);
  • RC della Conduzione dello Studio;
  • Tutela Legale in sede civile fino a un massimo del 25% del massimale (TL).

L’ Assicurazione Professionale per il Mediatore Creditizio copre i danni subiti dall’Assicurato quale civilmente responsabile delle Perdite Patrimoniali e dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto commesso nell’esercizio dell’attività professionale per la quale l’Assicurato risulta iscritto come tale nell’apposito albo o elenco, e sempre che la richiesta di risarcimento sia stata avanzata per la prima volta nei confronti dell’Assicurato e notificata alla Società nel corso del periodo assicurativo o l’eventuale periodo di estensione del termine per la denuncia del sinistro.

In particolare l’ Assicurazione copre le richieste di risarcimento che siano conseguenza di uno dei seguenti fatti dannosi:

  • Negligenze ed errori professionali direttamente imputabili all’Assicurato
  • Negligenze ed errori professionali e infedeltà dei dipendenti, collaboratori o altre persone del cui operate l’Assicurato deve rispondere a norma di legge
  • Perdita di documenti
  • Dolo dei dipendenti/collaboratori
  • Diritti d’autore e marchi di fabbrica.

A chi si rivolge

L’ RC Professionale per il Mediatore Creditizio può essere richiesta:

  • dal singolo professionista che intende stipulare l’assicurazione soltanto per conto proprio;
  • dal professionista individuale che intende stipulare l’assicurazione per proprio conto e per conto di altri professionisti che con lui condividono lo Studio.

Inoltre per tutti i Collaboratori e i Dipendenti iscritti all’OAM come Agenti è necessaria la stipula di un’altra Polizza di RC Professionale.

Tutti i Collaboratori e i Dipendenti non iscritti all’OAM sono esenti dall’ acquisto della polizza in quanto coperti già da quella della Società per cui lavorano.

Nonostante la non obbligatorietà, è consigliabile comunque la richiesta per garantire una copertura maggiore al singolo professionista che tutela, di riflesso, anche lo Studio/Società nell’insorgenza di un sinistro.

Quali garanzie sono incluse

Alcune garanzie incluse nell’ Assicurazione Professionale per Mediatori Creditizi, perché richiamate in Polizza, sono:

  • Perdita di documenti;
  • Dolo del Dipendente;
  • Diffamazione e Ingiuria;
  • Riservatezza e Segretezza;
  • Violazione di doveri professionali;
  • Costi e Spese di Difesa.

Retroattività

L' Assicurazione RC Professionale Mediatore Creditizio che proponiamo prevede solitamente una Retroattività gratuita di 2 anni o più, dalla data di decorrenza della polizza, a seconda della Compagnia, dalla data di iscrizione all’OAM, ed è comunque possibile richiedere un periodo maggiore di Retroattività, con sovrappremio.

Vi invitiamo a leggere le condizioni di Polizza dell'Assicurazione scelta per avere tutte le informazioni in merito.

La copertura assicurativa è prestata secondo il principio del “Claims Made”, ovvero tutela i Mediatori Creditizi da richieste di risarcimento derivanti da sinistri che avvengono per la prima volta durante il periodo di efficacia quale definito in polizza e sono notificate agli assicuratori nello stesso momento.

La copertura assicurativa sarà valida perché tali sinistri siano derivanti da errori, azioni ed omissioni di cui esso sia civilmente responsabile nello svolgimento dell’attività professionale, commessi dopo la data di Retroattività, e non siano già noti all’assicurato.

Pertanto, consigliamo di acquistare polizze con retroattività superiore a 2 anni così da essere coperti anche per errori commessi nel periodo antecedente la polizza assicurativa.

Rinnovo

Questa Assicurazione Professionale Mediatore Creditizio ha durata annuale.
Per alcune non è previsto il tacito rinnovo e, nell’approssimarsi alla scadenza della polizza, sarà contattato da un nostro consulente per rinnovare in modo semplice e veloce; per altre, invece, è previsto il rinnovo automatico.
Per saperne di più si consiglia di leggere le condizioni contrattuali relative alla polizza.

Scarica il questionario per mediatori creditizi

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