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Assicurazione Professionale Servizi Informatici

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La professione che offre servizi informatici rientra nella categoria delle professioni intellettuali e dunque il professionista assume un obbligo di "mezzi" nei confronti del cliente.
Tuttavia è sempre consigliabile stipulare una polizza sulla Responsabilità Civile Professionale che tuteli da eventuali richieste di risarcimento da parte di clienti, soprattutto in virtù dell'elevata entità di danni che chi pratica questa professione potrebbe causare.

Cosa copre una Polizza di Responsabilità Civile professionale per i servizi informatici?

La polizza di assicurazione sulla responsabilità civile del professionista (c.d. R.C.P.) copre tutti i danni che possono essere arrecati ai clienti nello svolgimento della propria attività offrendo servizi informatici durante lo svolgimento di tutte quelle attività per le quali a norma di legge può emettere fattura. In tutti questi casi l'assicurazione serve a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interesse e spese). Sono normalmente sempre compresi:

  • effettuazione dei conteggi, compilazione, scritturazione, aggiornamento dei documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti;
  • assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi a tali ritenute;
  • attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di licenziamenti individuali o collettivi, richiesta o gestione della Cassa integrazione ordinaria o speciale, messa in mobilità.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per le richieste di risarcimento relative a:

  1. fatto commesso, nell'effettuazione dei compiti esecutivi inerenti alle attività professionali indicate ai punti A), B) e C) che precedono dai dipendenti e praticanti, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato;
  2. interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi, sempreché conseguente a un sinistro risarcibile a termini di polizza.

La polizza professionale e le sue caratteristiche

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